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Per chi va a funghi in AUSTRIA


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#1 marinetto

marinetto

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Posted 11 July 2004 - 17:37 PM

Edito dall’Ente della Regione Carinziana, dipartimento 8W 9020 Klagenfurt, Mießtalerstr. 1

Protezione dei funghi in Carinzia - Informazione in vigore da giugno 1999

I funghi sono parte integrante del bosco è possiedono un particolare sistema di alimentazione dipendente dallo stesso. Con il decreto per la protezione dei funghi si conferisce una particolare protezione a quei funghi la cui esistenza è pregiudicata.
Con questo regolamento si intende mantenere contemporaneamente l’equilibrio della natura.
Il decreto, nella versione dell’emendamento di legge, LGBI. 31 del 1999, vigente in Carinzia, comprende le disposizioni inerenti alla raccolta di:
a) funghi parzialmente protetti
b) funghi totalmente protetti

Funghi parzialmente protetti:
Nei funghi parzialmente protetti solamente la parte che emerge al di sopra del terreno può essere tagliata, ogni anno, nel periodo dal 15 giugno al 30 settembre, ogni giorno dalle ore 7.00 alle ore 18.00, ad un massimo di 2 kg al giorno per persona.
Manifestazioni organizzate per la raccolta di funghi parzialmente protetti non sono permesse.
Per centri di raccolta funghi, per ditte commerciali e di lavorazione dei funghi oppure di gastronomia possono essere fatte delle eccezioni.
La raccolta dei funghi parzialmente protetti è comunque vietata nelle zone in cui la natura è protetta nonché nelle zone centrali dei parchi nazionali.
Al fine di garantire la loro riproduzione e la continuità della specie è vietato raccogliere questi funghi più piccoli di 2 cm nonché i loro corpi fruttiferi essiccati.
Per proteggere l’habitat naturale di questi funghi altresì proibito l’uso di determinati utensili, quali zappe, rastrelli, ecc., che potrebbero distruggere lo strato di humus.
I funghi raccolti devono venire ripuliti dove sono stati trovati.

Funghi parzialmente protetti sono:
Albatrellus pescaprae
Amanita ovoidea
Boletopsis leucomelaena
Boletus aereus Gelber
Boletus appendiculatus
Boletus queletii
Boletus aestivalis
Boletus edulis
Boletus pinophilus
Cantharellus aurora ,
Cantharellus cibarius
Camarophyllus, tutte le sp.
Chroogomphus helveticus
Clitocybe obsoleta
Cortinarius praestans ,
Dendropolyporus umbellatus
Discina perlata
Disciotis venosa
Entoloma rhodopolium
Entoloma sinuatum ,
Fistulina hepatica
Gomphidius gracilis
Gomphidius roseus,
Gomphus clavatus
Grifola frondosa
Gyrodon lividus
Helvella crispa
Helvella elastica
Helvella lacunosa
(Hericium spp.), tutte le sp.
Hygrophorus atramentosus
Hygrophorus camarophyllus ,
Lactarius volemus
Langermannia gigantea
Leccinum vulpinum
Lepiota castanea ,
Macrolepiota procera
Meripilus giganteus
Mithrophora semilibera
Morchella esculenta ,
Ptycoverpa bohemica
Russula aurea
Stropharia honemanii
Suillus placidus
Tricholoma columbetta
Tricholoma inocybeoides
Verpa conica
Xerocomus parasiticus


Funghi totalmente protetti:
Questi funghi sono soggetti ad una completa protezione.
E vietato sradicarli, portarli via (raccoglierli), danneggiarli o distruggerli.
È altresì vietato il loro acquisto allo stato fresco o essiccato, la loro vendita ed il loro trasporto.

Funghi totalmente protetti sono:
Funalia trogii
Porphyrellus
porphyrosporus
Gyroporus castaneus
Gyroporus cyanescens
Boletus satanas
Xerocomus rubellus
Boletus rhodoxanthus
Leccinum crocipodium
Xerocomus moravicus
Suillus flavidus
Pulveroboletus lignicola
Boletus pulverulentus
Leccinum duriusculum
Strobilomyces strobilaceus
Ganodema pfeiffeii
Spongipellis spumeus
Bondarzewia mesenterica
Leccinum holopus
Leccinum melaneum
Geastrum, tutte le sp.
Hygrocybe, tutte le sp.
Clathrus ruber
Amanita caesarea
Agrocybe aegerita
Phisolithus tinctoruis
Phylloporus rhodoxathus
Catathelasma imperiale
Tricholoma calligatum
, Cantharellus friesii
Trichoglossum, Mitroglossum, tutte le sp.
Tulostoma, tutte le sp.
Bovistella paludosa
Caloscypha fulgens
Mitrula paludosa
Calocybe carnea


Note:
Per quanto concerne la raccolta dei funghi è necessario prendere in considerazione anche le disposizioni vigenti della legge forestale.
Coloro che raccolgono una quantità superiore a 2 kg al giorno sono considerati trasgressori.
Le definizione del decreto per la protezione dei funghi non sostituiscono i diritti di proprietà, vale a dire l’approvazione del proprietario terriero.

Marino Zugna
A.M.B. Gruppo di Muggia e del Carso





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